MODIFICHE IMPORTANTI

INERENTI IL RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITA’ PER I MINORI

L’art. 10 del Decreto Legge 13.05.2011 n. 70 “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia” ha profondamente innovato la normativa inerente il rilascio della carta di identità, in particolare l’art. 3 del T.U.L.P.S. – R.D. 18/06/1931, n. 773.

Le nuove disposizioni prevedono l’emissione della carta di identità – che diventa documento obbligatorio di identificazione personale – a tutti i cittadini residenti di qualunque età.

Il Ministero dell’Interno ha emesso in data 26.05.2011 la Circolare n. 15 recante le prime disposizioni operative al riguardo.
(La Circolare è consultabile qui)

La validità del documento è stata modificata come segue:

a) per i minori di età inferiore a tre anni – TRE anni di validità - dalla data del rilascio,
b) per i minori di età compresi tra i tre ed i diciotto anni – CINQUE anni di validità – dalla data del rilascio,
c) per i cittadini maggiorenni – DIECI anni di validità – dalla data del rilascio.
Il rilascio avviene presentandosi personalmente con tre foto recenti ed identiche formato tessera e un documento di riconoscimento.

Caratteristiche delle foto

Nota del Ministero dell'Interno (clicca qui)

Esempi foto (clicca qui)

Carte d'identità minori - modalità di rilascio

Il rilascio ai minori della prima carta d'identità deve essere richiesta da entrambi i genitori, in quanto essi devono necessariamente identificare il soggetto (in qualità anche di testimoni), specificando che il minore di cui alla foto e che presentano allo sportello è il loro figlio.

Il rilascio ai minori della prima carta d'identità può essere richiesta da un solo genitore, con l'assenso dell'altro genitore (modulo per minori italiani) (modulo per minori stranieri) , nel caso in cui il minore sia già in possesso di un valido documento di riconoscimento.

Fino a 12 anni compiuti la carta non è firmata né dal titolare né dal genitore. Dopo i 12 anni la firma è apposta dal minore fermo restando che tale firma sarà omessa in tutti i casi di impossibilità a sottoscrivere.
Per i minori di età inferiore agli anni 14, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi esercita la potestà. 
Si consiglia ai genitori stessi al fine di comprovare la maternità e la paternità che al momento dell'espatrio (e non quando si richiede la carta d'identità) si muniscano di un certificato che attesti il loro rapporto di filiazione. Si tenga presente che i certificati scadono dopo 6 mesi quindi motivo in più della richiesta del certificato al momento dell'espatrio. Attenzione il certificato può essere:
1) di stato civile ovvero un certificato di nascita con l'indicazione della maternità e paternità richiedibile solo dai genitori stante il divieto imposto dalla norma tutt'ora operante n. 1064/1955, (è utile un certificato plurilingue)
2) un certificato anagrafico di nascita (laddove il minore sia nato in un luogo diverso da quello di residenza) ; Il "certificato anagrafico di nascita" deve essere rilasciato in bollo.

 

Nel caso in cui il minore fosse accompagnato per l'espatrio da una persona diversa dai genitori o da chi esercità la potestà, ovvero da una associazione o dalla scuola occorre che al momento del viaggio gli accompagnatori si muniscano di una autorizzazione dei genitori (in cui devono essere indicati l'Ente, la compagnia di trasporto eccetera a cui i minori sono affidati), convalidata dalla Questura locale. Si consiglia ai genitori stessi di recarsi presso la Questura di Savona (modulo clicca qui)


 

Per ogni ulteriore necessità o chiarimento, rivolgersi all’ufficio anagrafe comunale, telefonando al n. 0182 989909 (appena parte la musica selezionare 9 e 217) ovvero via e-mail a: demografici@comune.toirano.sv.it .