MODIFICHE
IMPORTANTI
INERENTI IL RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITA’ PER I MINORI
L’art. 10 del Decreto Legge 13.05.2011 n. 70 “Semestre
Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia” ha profondamente innovato
la normativa inerente il rilascio della carta di
identità, in particolare l’art. 3 del T.U.L.P.S. –
R.D. 18/06/1931, n. 773.
Le nuove disposizioni prevedono l’emissione della carta di
identità – che diventa documento obbligatorio di identificazione personale – a tutti i cittadini residenti di qualunque
età.
Il Ministero dell’Interno ha emesso in data 26.05.2011
(La
Circolare è consultabile qui)
La validità del documento è stata modificata come segue:
a) per i minori di età inferiore a tre anni – TRE anni di validità - dalla data del rilascio,
b) per i minori di età compresi tra i tre ed i diciotto anni – CINQUE anni di validità – dalla data
del rilascio,
c) per i cittadini maggiorenni – DIECI
anni di validità – dalla data del rilascio.
Il rilascio avviene presentandosi personalmente
con tre foto recenti ed identiche formato tessera e un documento di riconoscimento.
Caratteristiche delle foto
Nota del Ministero dell'Interno (clicca qui)
Esempi foto (clicca
qui)
Carte d'identità minori - modalità di rilascio
Il rilascio ai minori della prima carta d'identità deve essere richiesta da entrambi i genitori, in quanto essi devono necessariamente identificare il soggetto (in qualità anche di testimoni), specificando che il minore di cui alla foto e che presentano allo sportello è il loro figlio.
Il rilascio ai minori della prima carta d'identità può essere richiesta da un solo genitore, con l'assenso dell'altro genitore (modulo per minori italiani) (modulo per minori stranieri) , nel caso in cui il minore sia già in possesso di un valido documento di riconoscimento.
Fino a 12 anni
compiuti la carta non è firmata
né dal titolare né dal genitore. Dopo i 12 anni la firma è apposta dal
minore fermo restando che tale firma sarà omessa in tutti i casi di
impossibilità a sottoscrivere.
Per i minori di età inferiore agli anni
Si consiglia ai genitori stessi al fine di comprovare la maternità e la
paternità che al momento dell'espatrio (e non quando si richiede la
carta d'identità) si muniscano di un certificato che attesti il loro
rapporto di filiazione. Si tenga presente che i certificati scadono dopo 6
mesi quindi motivo in più della richiesta del certificato al momento
dell'espatrio. Attenzione il certificato può essere:
1) di stato civile ovvero un certificato di nascita con l'indicazione della
maternità e paternità richiedibile solo dai genitori stante il divieto
imposto dalla norma tutt'ora operante n. 1064/1955, (è utile un certificato plurilingue)
2) un certificato anagrafico di nascita (laddove il minore sia nato in un luogo
diverso da quello di residenza) ; Il "certificato anagrafico di
nascita" deve essere rilasciato in bollo.
Nel caso in cui il minore fosse
accompagnato per l'espatrio da una persona diversa dai genitori o da chi
esercità la potestà, ovvero da una associazione
o dalla scuola occorre che al momento del viaggio gli accompagnatori si
muniscano di una autorizzazione dei genitori (in cui devono essere
indicati l'Ente, la compagnia di trasporto eccetera a cui i minori
sono affidati), convalidata dalla Questura locale. Si consiglia ai
genitori stessi di recarsi presso
Per ogni ulteriore necessità o chiarimento, rivolgersi all’ufficio anagrafe comunale, telefonando al n. 0182 989909 (appena parte la musica selezionare 9 e 217) ovvero via e-mail a: demografici@comune.toirano.sv.it .