PROROGATA
La norma di legge e la circolare della Direzione Centrale dei Servizi
Demografici
Sulla Gazzetta Ufficiale n.147/2008 -
Supplemento Ordinario è stato pubblicato il decreto legge n.112 del 25
giugno 2008 che all'articolo 31 dispone la proroga della
durata di validità della carta di identità. Si passa da
Riportiamo di seguito il testo dell'articolo:
"Art. 31.
Durata e rinnovo della carta d'identita'
1. L'articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, le parole: «cinque anni» sono sostituite
dalle seguenti: «dieci anni».
2. La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato
testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche alle
carte d'identita' in corso di validita' alla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Ai fini del rinnovo, i Comuni informano i titolari della carta
d'identita' della data di scadenza del documento stesso tra il
centoottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima
data."
In attuazione della
disposizione legislativa,
□ una validità temporale corrispondente a dieci anni, al momento del rilascio del nuovo documento, a fronte della previgente disposizione, di cui all'art. 3 del
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che come noto prevedeva, invece,
una validità quinquennale.
□
per le carte in corso di validità alla data di entrata in vigore
della legge (26/06/2008), i Comuni devono
informare i titolari del documento della sua data di scadenza tra il
centoottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima data.
In sostanza, chiunque, a far data dal 26 giugno
2008, si rechi presso l'Ufficio anagrafe di residenza per il rilascio o il
rinnovo della carta d'identità vedrà applicarsi il nuovo regime di durata
decennale, ciò sia per quanto concerne la carta di identità cartacea che per
quella elettronica.
In particolare, per quanto riguarda
1. nel caso di primo rilascio si apporrà
automaticamente la scadenza decennale.
2. nel caso di Carte che compiano la scadenza quinquennale a far data dal 26
giugno 2008 il Comune dovrà procedere con la
convalida del documento originario per gli ulteriori cinque anni, apponendo la
seguente apostilla: "validità prorogata ai sensi dell'art.31 del D.L.
25/6/2008 n.112 fino al ..... " .
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